Gentili Associati,
La legge di Bilancio 2025 (art. 1, cc. 74-77, L. 207/2024) ha previsto, dal 1° gennaio 2026, un obbligo di integrazione del Registratore telematico con lo strumento di pagamento elettronico, sia fisico che digitale, in modo tale da trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo aggregato dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
La finalità dell’adempimento è quella di contrastare l’evasione fiscale, facilitando i controlli su eventuali incoerenze tra gli incassi rilevati e i documenti commerciali emessi.
Con un provvedimento, firmato dal direttore, vengono definite le regole che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali Pos o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici.
Per effettuare il collegamento tra Pos e registratori telematici, l’esercente, anche tramite intermediario, dovrà:
- accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia;
- associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare.
Per agevolare l’inserimento, la procedura esporrà all’esercente l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato all’Agenzia. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia, il collegamento potrà essere realizzato all’interno della stessa procedura.
Il servizio di collegamento sarà messo a disposizione nell’area riservata del Portale web “Fatture & Corrispettivi”. Le nuove funzionalità saranno rese disponibili probabilmente nei primi giorni del mese di marzo 2026 tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’AdE. Da tale data, decorrerà la scadenza entro cui l’adempimento deve essere effettuato dall’esercente, anche tramite l’intermediario con le seguenti tempistiche:
- se nel mese di gennaio 2026 già esiste un contratto per l’accettazione e trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile il collegamento deve essere effettuato dal soggetto obbligato entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del nuovo servizio web dell’Ade;
- se il contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento è effettuato dal 6° giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (a tal fine, il sabato è considerato non lavorativo). Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento effettuate entro l’ultimo giorno del mese.
- Nel caso in cui venga modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato, il nuovo collegamento deve essere effettuato dal 6° giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (a tal fine, il sabato è considerato non lavorativo). È il caso, ad esempio, della disattivazione di un POS.

