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Normativa, tachigrafo: nuove esenzioni per obbligo installazione e tempi di guida e riposo

Gentile associato,


Confartigianato Trasporti informa che il Ministero dell’Interno, con circolare del 20 giugno 2025, ha reso noto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n.125, del 31 maggio 2025 il Decreto del Ministero dei Trasporti del 22 aprile 2025, che abroga e sostituisce il decreto del Ministro dei Trasporti del 20 giugno 2007, il quale aveva introdotto alcune delle deroghe relative ai tempi di guida, interruzioni e riposo previste dall’articolo 13 del regolamento (CE) 561/2006, applicabili sul territorio Italiano.

 

Il Ministero dell’Interno riporta le nuove e vecchie deroghe applicabili sul territorio nazionale con riferimento alla normativa comunitaria sui tempi di guida e di riposo nell’autotrasporto di merci, prevedendo l’esenzione dall’uso del tachigrafo per i seguenti veicoli:

 

  1. veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale;
  2. veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato d’ idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;
  3. veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
  4. veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
  5. veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e/o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;
  6. veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;
  7. veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
  8. veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a cento km.

 

Circolare MIT: https://confartigianatotrasporti.it/wp-content/uploads/2025/09/MinInterno_circ19011_20giu2025.pdf