Gentile associato,
si ricorda che con il Decreto del Capo del Dipartimento n. 198 del 9 giugno 2025 è stato istituito il Registro Unico Ispettori presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 11 dicembre 2019, nel quale devono essere iscritti gli ispettori autorizzati, che svolgono le revisioni tecniche sui veicoli leggeri (massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t) e sui veicoli pesanti (massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t).
L'iscrizione al RUI è disponibile per tutti gli utenti cittadini, tramite il Portale dell'Automobilista, raggiungibile via internet, e per i terzi delegati (studi di consulenza automobilistica e officine), tramite il Portale del Trasporto. Gli ispettori, o i terzi da essi delegati, devono presentare l'istanza di iscrizione entro il 1° dicembre 2025. In caso di presentazione successiva a tale data, l'Amministrazione non può garantire la possibilità di continuare a svolgere l'attività ispettiva, in quanto il termine di conclusione del procedimento di iscrizione è di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Infatti, a partire dal 2 gennaio 2026, solo gli ispettori regolarmente iscritti e con dati i aggiornati – cioè con stato "Attivo" sulla piattaforma – potranno esercitare la funzione di ispettore.
Infine, con il Decreto del Capo del Dipartimento n. 219 del 6 agosto 2025 sono state introdotte modifiche e integrazioni al precedente Decreto n. 198 del 9 giugno 2025.
Le principali novità riguardano:
- il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione al RUI, stabilito in 30 giorni;
- in sede di prima applicazione del decreto, gli ispettori possono presentare istanza di iscrizione entro il 1° dicembre 2025, al fine di consentire un tempo congruo agli enti preposti alla verifica;
- dal 2 gennaio 2026, gli ispettori non iscritti al RUI o che non avranno aggiornato i dati ai sensi dell'articolo 12 del suddetto decreto, non potranno esercitare la funzione di ispettore autorizzato;
- per le istanze di aggiornamento della formazione triennale e della polizza assicurativa, l'ispettore dovrà effettuare il versamento dell'imposta di bollo, con bollettino PagoPA;
- è stato abrogato il vincolo dei 6 mesi per la frequenza del corso di aggiornamento triennale e per il caricamento dell'attestato nella piattaforma.
La presente informativa è quindi per sollecitare chi non avesse ancora provveduto, ad effettuare l’iscrizione all’apposito registro. Per ogni ulteriore informazione si rimane a disposizione.

