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RENTRI - Obbligo Formulario Digitale (xFIR) dal 15 settembre 2026

 

   1. Entrata in vigore e proroga transitoria

Lo scorso 13 febbraio 2026 è stato introdotto l’obbligo di utilizzare il FIR digitale per i soggetti iscritti al RENTRI; tuttavia per agevolare il passaggio tecnico, la legge ha stabilito una fase di tolleranza:

  • Fino al 14 settembre 2026 è ancora ammesso l’uso del modello cartaceo (generato o vidimato digitalmente) senza incorrere in sanzioni.
  • Dal 15 settembre 2026 il canale digitale diventerà l’unico strumento legalmente valido per i soggetti obbligati2.

 

   2. Chi sono i soggetti obbligati?

L’emissione del formulario digitale (xFIR) è obbligatorio per tutti gli operatori già iscritti al RENTRI, che includono:

  • Tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (indipendentemente dal numero dei dipendenti);
  • I produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali con più di 10 dipendenti
  • Tutti i trasportatori professionali, commercianti e intermediari di rifiuti

 

Le aziende con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti NON pericolosi rimangono escluse dall’obbligo di iscrizione al RENTRI e di FIR digitale.

 

   3. Trasmissione al RENTRI

Una delle novità fondamentali del nuovo sistema riguarda l’invio telematico dei dati; l’obbligo di trasmissione segue criteri specifici:

  • Solo rifiuti pericolosi: i dati dei formulari digitali devono essere trasmessi telematicamente al RENTRI esclusivamente per i rifiuti pericolosi
  • Rifiuti non pericolosi: per i rifiuti non pericolosi gestiti in digitale, il formulario va emesso e firmato elettronicamente, mai i dati non devono essere trasmessi a RENTRI (il destinatario finale restituirà comunque la copia digitale completa).

 

    4. Tempistiche per l’invio

La trasmissione deve rispettare le stesse scadenze previste per la registrazione sul registro di carico e scarico:

  • Produttori iniziali e trasportatori: devono inviare i dati dell’XFIR al Rentri entro 10 giorni lavorativi dall’inizio del trasporto/scarico.
  • Impianti di destinazione: devono trasmettere i dati entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento del carico

 

     5. Come avviene l’emissione e la firma?

Si premette che l’emissione del FIR è in via principale riservata ai “Produttori” del rifiuto che, tuttavia, possono delegare al trasportatore tale compito previa formalizzazione di tale richiesta da inviare al trasportatore anche mediante una semplice e-mail di incarico per la sua emissione.

 

Contestualmente alla richiesta di emissione del FIR digitale, il produttore può richiedere al trasportatore l’invio dei dati del FIR digitale relativo ai soli rifiuti pericolosi a conclusione del trasporto.

 

Per emettere i formulari digitali sarà necessario acquisire i certificati di firma remota dal portale Rentri accedendo tramite SPID, CIE o CNS oppure con l’installazione dell’APP RENTRI sul vostro dispositivo mobile.

 

Per informazioni

Contatti sede Piacenza

Maini Elena
Tel.0523 307505 - Email: maini@upapc.org
 

Barocelli Marco
Tel. 0523 307550 - Email: trasporti@upapc.org

 

Contatti sede FIORENZUOLA d'ARDA

Paolo Pedrazzini
Tel. 0523 307506 - Email: ambiente@upapc.org