Gentile associato,
si informa che nel corso dell'incontro politico tenutosi il 22 luglio 2026 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presieduto dal Viceministro On. Edoardo Rixi, sono state illustrate le modalità operative per l'accesso al credito d'imposta previsto dal decreto legislativo 33/2026 (art. 3) e s.m.i., destinato a ristorare le imprese di trasporto merci e persone dai maggiori costi del gasolio sostenuti nei mesi da marzo a giugno 2026. Il decreto direttoriale sarà ufficialmente pubblicato dopo la pubblicazione in G.U. del relativo decreto interministeriale attuativo.
- CHI POTRÀ BENEFICIARE DELLA MISURA
Imprese italiane ed estere stabilite in Italia, sia del trasporto merci sia del trasporto persone. È escluso il trasporto in conto proprio (merci e persone), per precisa indicazione della Commissione europea.
- VEICOLI AMMESSI, GESTIONE DELL'ELENCO IN PIATTAFORMA E IL TEMA DEI MEZZI A NOLEGGIO (REGISTRO REN)
- Veicoli Euro 5 ed Euro 6; esclusi Euro 4 e inferiori.
- Trasporto merci: massa complessiva a pieno carico maggiore o uguale a 7,5 tonnellate.
- Trasporto persone: autobus categoria M2 e M3 (oltre 9 posti, conducente
- COME FUNZIONERA’ LA PIATTAFORMA E LA RICHIESTA
La piattaforma, gestita da Agenzia delle Dogane e Sogei, sarà aperta dal 1° al 15 settembre 2026. Non è previsto un click day: l'ordine di presentazione determina solo lo scaglionamento dei pagamenti, non la percentuale di rimborso, poiché tutti gli aventi diritto saranno ammessi.
Accesso: tramite SPID o CIE. Il primo accesso è riservato al titolare dell'impresa (o a chi ne ha la titolarità), con possibilità successiva di delega a terzi.
Per ciascuna fattura l'impresa dovrà inserire: numero/ID della fattura, importo lordo, importo rimborsabile (cioè la quota riferita ai soli veicoli ammessi, nel caso in cui la stessa fattura comprenda anche mezzi non ammessi o altre voci di spesa).
- TEMPISTICA DI EROGAZIONE E COMPENSAZIONE
L'istruttoria dovrebbe concludersi entro il 15 dicembre 2026. Il credito potrà essere compensato tramite modello F24: allo stato attuale la normativa consente la compensazione solo fino al 31 dicembre 2026, quindi di fatto tramite un unico F24 utilizzabile (quello del 16 dicembre). È in corso un lavoro tra le associazioni di categoria per ottenere un'estensione della finestra di compensazione oltre questa data.
- MODULISTICA
In allegato il file fatture per la rendicontazione delle spese sostenute e il comunicato del MIT con le relative istruzioni di compilazione. Il testo del decreto direttoriale definitivo verrà fornito non appena sarà pubblicato in G.U. il decreto interministeriale previsto dalla legge. A breve saranno rese note anche le FAQ predisposte dall’Agenzia delle Dogane/Sogei.
Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni non appena disponibili.

