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Come Creare un'Impresa

L’Upa Federimpresa supporta tutti gli aspiranti imprenditori e i neo-imprenditori con servizi di orientamento, informazione, formazione, consulenza e assistenza per l'avvio dell'attività economica.

Creatività, spirito di iniziativa e volontà di mettersi in gioco sono caratteristiche che deve possedere chi sceglie di avviare un'attività in proprio. Ma non basta. Per trasformare le idee in un’impresa è necessario valutare i rischi, saper redigere un business plan e scegliere la forma giuridica più adatta alle proprie esigenze. Non solo. Bisogna conoscere i regolamenti e far fronte a obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali tra i quali non è sempre facile districarsi.

L’ Upa Federimpresa, nella fase di start-up di un’impresa, offre qualificati servizi di supporto che aiutano l’imprenditore a far nascere la sua impresa.

L'attività d'impresa, inoltre, è spesso soggetta alla denuncia d’inizio attività nonché a varie abilitazioni, autorizzazioni, concessioni o licenze.

Per informazioni chiedete all’ Associazione.

 

Referenti   Affaticati Mario      Tel. 0523 307528         E-Mail  maffaticati@upapc.org

                  Cristalli Ornella     Tel. 0523 307533         E-Mail  ocristalli@upapc.org

 

ATTIVITA' REGOLAMENTATE

 Esistono alcune attività artigiane che sono soggette ad una apposita regolamentazione e per l'esercizio delle quali l'artigiano deve essere in possesso di una serie di requisiti. Riportiamo l'elenco alfabetico di queste attività:

  1. Acconciatore
  2. Descrizione

    L'attività comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
    Si può svolgere anche unitamente a quella di estetista. Le imprese di acconciatura possono svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

    Legislazione

    Legge 8.8.1985 n.443 - Legge 17.8.2005 n.174 (in attesa di emanazione del Regolamento Regionale) - Regolamenti comunali - D.L. n.7 del 31.1.2007 art.10 (in vigore dal 2.2.2007) - D.Lgs. 59/2010 art.77 (ex direttiva/servizi) - Ddg regionale 2520 del 21/3/2011 - DPR 160/2010 art. 2 e 5 - R.R. Lombardia 6/2011 (in vigore dal 1/12/2011).

    Documentazione

    S.C.I.A.: segnalazione certificata inizio attività produttiva con effetto immediato con la compilazione del MODELLO A (esercizio nuovo o trasformato) o del MODELLO B (esercizio in subentro) e la scheda tecnica allegata n.3 (previa abilitazione professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale Artigianato).

    A chi rivolgersi

    Comune presso "SUAP telematico".

    Requisiti

    Per diventare Acconciatore è necessario avere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

    1. corso di qualificazione della durata di 2 anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico
    2. corso di qualificazione della durata di 2 anni, seguito da un periodo di inserimento della durata di 1 anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di 2 anni.
    3. un periodo di inserimento della durata di 3 anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di 5 anni e svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un periodo di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria

    Il periodo di inserimento consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di: titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

  3. Autoriparatore
  4. Descrizione

    E’ colui che effettua la manutenzione e la riparazione di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su strada di persone e di cose.

    L'attività si suddivide in 4 sottocategorie:

    1. MECCANICA E MOTORISTICA 
    2. CARROZZERIA
    3. ELETTRAUTO
    4. GOMMISTA

    Legislazione

    Legge 5.2.1992 n°122 - Legge 69/2009 - Legge 241/1990 art. 19 modificato dalla legge 122/2010 art. 49 c.4bis.

    Documentazione

    S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) previo possesso dei requisiti morali e dei requisiti professionali del Responsabile Tecnico.

    A chi rivolgersi

    Registro Imprese telematico della propria residenza o domicilio professionale.

    Requisiti

    Per diventare Meccanico Motorista, Carrozziere,  Elettrauto, Gommista, è necessario avere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

    a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia attinente l’attività;

    b) avere frequentato con esito positivo un  apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni;

    c) avere esercitato l’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore, come operaio qualificato per almeno tre anni nell’arco degli ultimi cinque.

    Inoltre è necessario il seguente Requisito morale: non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino dei veicoli a motore, per i quali è prevista una pena detentiva.

  5. Installatore di Impianti Elettrici
  6. (lettera A del D.M. N° 37 del 2008)

    Descrizione

    E' colui che effettua l'installazione, la trasformazione, la manutenzione straordinaria o l'ampliamento, relativi ad edifici civili ed industriali,di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.

    Legislazione

    Ex Legge 46/1990 - DPR 380/2001 art.109 (T.U.Edilizia) in vigore dal 1.1.2008 (decreti milleproroghe) - D.M.Attività Produttive 24.11.2004 con circolare 3580/c - D.M. 37/2008 (in vigore dal 27.3.2008) - Legge 69/2009 - Legge 241/1990 art.19 modificato dalla legge 122/2010 art. 49 c.4bis.

    Documentazione

    S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) previo possesso dei requisiti morali e dei requisiti professionali del Responsabile Tecnico.

    A chi rivolgersi

    Registro Imprese telematico della propria residenza o domicilio professionale.

    Requisiti

    Per diventare Installatore di Impianti Elettrici è necessario avere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

    a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

    b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

    c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

    d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione di Impianti Elettrici.

    I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.

  7. Installatore di Impianti Radiotelevisivi
  8. (lettera B del D.M. N° 37 del 2008)

    Descrizione

    E’ colui che effettua l'installazione, la trasformazione, la manutenzione straordinaria o l'ampliamento, relativi ad edifici civili ed industriali, di impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere.

    Legislazione

    Ex Legge 46/1990 - DPR 380/2001 art.109 (T.U.Edilizia) in vigore dal 1.1.2008 (decreti milleproroghe) - D.M.Attività Produttive 24.11.2004 con circolare 3580/c - D.M. 37/2008 (in vigore dal 27.3.2008) - Legge 69/2009 - Legge 241/1990 art.19 modificato dalla legge 122/2010 art. 49 c.4bis.

    Documentazione

    S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) previo possesso dei requisiti morali e dei requisiti professionali del Responsabile Tecnico.

    A chi rivolgersi

    Registro Imprese telematico della propria residenza o domicilio professionale.

    Requisiti

    Per diventare Installatore di Impianti Radiotelevisivi è necessario avere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

    a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

    b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

    c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

    d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione di Impianti Radiotelevisivi.

    I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.

  9. Installatore di Impianti di Riscaldamento e di Condizionamento
  10. (lettera C del D.M. N° 37 del 2008)

    Descrizione

    E’ colui che effettua l'installazione, la trasformazione, la manutenzione straordinaria o l'ampliamento, relativi ad edifici civili ed industriali, di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.

    Legislazione

    Ex Legge 46/1990 - DPR 380/2001 art.109 (T.U.Edilizia) in vigore dal 1.1.2008 (decreti milleproroghe) - D.M.Attività Produttive 24.11.2004 con circolare 3580/c - D.M. 37/2008 (in vigore dal 27.3.2008) - Legge 69/2009 - Legge 241/1990 art.19 modificato dalla legge 122/2010 art. 49 c.4bis.

    Documentazione

    S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) previo possesso dei requisiti morali e dei requisiti professionali del Responsabile Tecnico.

    A chi rivolgersi

    Registro Imprese telematico della propria residenza o domicilio professionale.

    Requisiti

    Per diventare Installatore di Impianti di Riscaldamento e di Condizionamento è necessario avere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

    a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

    b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

    c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

    d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione di Impianti di Riscaldamento e di Condizionamento.

    I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.

  11. Installatore di Impianti Idrosanitari
  12. (lettera D del D.M. N° 37 del 2008)

    Descrizione

    E’ colui che effettua l'installazione, la trasformazione, la manutenzione straordinaria o l'ampliamento, relativi ad edifici civili ed industriali, di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.

    Legislazione

    Ex Legge 46/1990 - DPR 380/2001 art.109 (T.U.Edilizia) in vigore dal 1.1.2008 (decreti milleproroghe) - D.M.Attività Produttive 24.11.2004 con circolare 3580/c - D.M. 37/2008 (in vigore dal 27.3.2008) - Legge 69/2009 - Legge 241/1990 art.19 modificato dalla legge 122/2010 art. 49 c.4bis.

    Documentazione

    S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) previo possesso dei requisiti morali e dei requisiti professionali del Responsabile Tecnico.

    A chi rivolgersi

    Registro Imprese telematico della propria residenza o domicilio professionale.

    Requisiti

    Per diventare Installatore di Impianti Idrosanitari è necessario avere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

    a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

    b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

    c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

    d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione di Impianti Idrosanitari.

    I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a quattro anni.

  13. Installatore di Impianti di Trasporto ed Utilizzo del Gas
  14. (lettera E del D.M. N° 37 del 2008)

    Descrizione

    E’ colui che effettua l'installazione, la trasformazione, la manutenzione straordinaria o l'ampliamento, relativi ad edifici civili ed industriali, di impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.

    Legislazione

    Ex Legge 46/1990 - DPR 380/2001 art.109 (T.U.Edilizia) in vigore dal 1.1.2008 (decreti milleproroghe) - D.M.Attività Produttive 24.11.2004 con circolare 3580/c - D.M. 37/2008 (in vigore dal 27.3.2008) - Legge 69/2009 - Legge 241/1990 art.19 modificato dalla legge 122/2010 art. 49 c.4bis.

    Documentazione

    S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) previo possesso dei requisiti morali e dei requisiti professionali del Responsabile Tecnico.

    A chi rivolgersi

    Registro Imprese telematico della propria residenza o domicilio professionale.

    Requisiti

    Per diventare Installatore di Trasporto ed Utilizzo del Gas è necessario avere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

    a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

    b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

    c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

    d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione di Impianti di Trasporto ed Utilizzo del Gas.

    I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.

  15. Installatore di Impianti di Sollevamento di Persone o di Cose per Mezzo di Ascensori, Montacarichi, Scale mobili e simili
  16. (lettera F del D.M. N° 37 del 2008)

    Descrizione

    E’ colui che effettua l'installazione, la trasformazione, la manutenzione straordinaria o l'ampliamento, relativi ad edifici civili ed industriali, di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.

    Legislazione

    Ex Legge 46/1990 - DPR 380/2001 art.109 (T.U.Edilizia) in vigore dal 1.1.2008 (decreti milleproroghe) - D.M.Attività Produttive 24.11.2004 con circolare 3580/c - D.M. 37/2008 (in vigore dal 27.3.2008) - Legge 69/2009 - Legge 241/1990 art.19 modificato dalla legge 122/2010 art. 49 c.4bis.

    Documentazione

    S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) previo possesso dei requisiti morali e dei requisiti professionali del Responsabile Tecnico.

    A chi rivolgersi

    Registro Imprese telematico della propria residenza o domicilio professionale.

    Requisiti

    Per diventare Installatore di Impianti di Sollevamento di Persone o di Cose per Mezzo di Ascensori, Montacarichi, Scale mobili e simili è necessario avere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

    a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

    b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

    c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

    d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione di Impianti di Sollevamento di Persone o di Cose per Mezzo di Ascensori, Montacarichi, Scale mobili e simili.

    I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.

  17. Installatore di Impianti di Protezione Antincendio
  18. (lettera G del D.M. N° 37 del 2008)

    Descrizione

    E’ colui che effettua l'installazione, la trasformazione, la manutenzione straordinaria o l'ampliamento, relativi ad edifici civili ed industriali, di impianti di protezione antincendio.

    Legislazione

    Ex Legge 46/1990 - DPR 380/2001 art.109 (T.U.Edilizia) in vigore dal 1.1.2008 (decreti milleproroghe) - D.M.Attività Produttive 24.11.2004 con circolare 3580/c - D.M. 37/2008 (in vigore dal 27.3.2008) - Legge 69/2009 - Legge 241/1990 art.19 modificato dalla legge 122/2010 art. 49 c.4bis.

    Documentazione

    S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) previo possesso dei requisiti morali e dei requisiti professionali del Responsabile Tecnico.

    A chi rivolgersi

    Registro Imprese telematico della propria residenza o domicilio professionale.

    Requisiti

    Per diventare Installatore di Impianti di Protezione Antincendio è necessario avere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

    a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

    b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

    c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

    d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione di Impianti di Protezione Antincendio.

    I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.

  19. Estetista
  20. Descrizione

    L’attività comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
    L’attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici· per uso estetico, definiti dalla Legge n° 1 del 4 gennaio 1990, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici.
    Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

    Legislazione

    Legge 1/1990 - D.L. n. 7 del 31.1.2007 art.10 (in vigore dal 2.2.2007) - D.R.Lombardia 7813/2008 (in vigore dal 29.7.2008) - D.d.c.regionale n. 790/2009 (in vigore dal 14.3.2009) - D.Lgs. 59/2010 art.77 (ex direttiva servizi) -  Ddg regionale 2520 del 21/3/2011.

    Documentazione

    S.C.I.A.: segnalazione certificata inizio attività produttiva con effetto immediato con la compilazione del MODELLO A(esercizio nuovo o trasformato) o del MODELLO B(esercizio in subentro) e le schede tecniche allegate N. 2 e N. 3 (previa abilitazione professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale Artigianato).

    A chi rivolgersi

    Comune presso "SUAP telematico".

    Requisiti

    Per diventare Estetista è necessario avere almeno uno dei seguenti requisiti professionali e presentare la relativa documentazione:

    1. Apposito corso regionale di qualificazione della durata di 2 anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un successivo corso di specializzazione della durata di 1 anno oppure da 1 anno di lavoro presso un'impresa di estetista come dipendente di 3° livello;
    2. 1 anno di attività lavorativa qualificata come dipendente a tempo pieno presso uno studio medico specializzato oppure presso un'impresa di estetista, successivamente al completamento del periodo di apprendistato(della durata prevista dalla legislazione vigente) presso un'impresa di estetista, più il successivo corso regionale di formazione teorica di almeno 300 ore;
    3. Almeno 3 anni di attività lavorativa qualificata a tempo pieno come dipendente o collaboratore familiare/socio partecipantepresso un'impresa di estetista, più il successivo corso regionale di formazione teorica di almeno 300 ore. Il periodo di attività deve essere stato svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione al corso.
  21. Autotrasportatore conto terzi
  22. Descrizione

    E’ colui che esegue, mediante autoveicoli, il trasferimento di cose su strada per conto di terzi verso corrispettivo. L'attività è soggetta al possesso di requisiti di onorabilità per piccoli e grandi autotrasportatori e requisiti di capacità finanziaria e professionale per i grandi autotrasportatori.
    L’attività si differenzia a seconda che si tratti di autotrasporto merci c/terzi mediante veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore o inferiore a 1,5 tonnellate.

    Autotrasporto merci c/terzi mediante veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate

    Legislazione

    • Legge 298/1974 modificata - Legge 454/1997 - D.Lgs. 395/2000 come modificato dal D.Lgs. 478/2001 - D.M. Trasporti 161/2005(in vigore dal 1/9/2005) - Legge 122/2010 art.49 c.4bis (SCIA: in via di definizione operativa) per la pratica presso la Provincia di Piacenza
    • Legge 298/1974 modificata - Legge 454/1997 - D.Lgs. 395/2000 come modificato dal D.Lgs. 478/2001 - D.M. Trasporti 161/2005(in vigore dal 1/9/2005) per la pratica presso la Motorizzazione Civile

    Documentazione

    • Provvedimento dirigenziale di iscrizione dell'Albo Autotrasportatori (attraverso il requisito di idoneità professionale del preposto) nel caso si effettui la pratica presso la Provincia di Piacenza;
    • Copia della carta di circolazione di un veicolo uso trasporto cose "conto terzi" nel caso si effettui la pratica presso la Motorizzazione Civile.

    A chi rivolgersi

    Provincia di Piacenza o Motorizzazione Civile.

     

    Autotrasporto merci c/terzi mediante veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate

    Legislazione

    • Legge 298/1974 modificata - Legge 454/1997 - D.Lgs. 395/2000 come modificato dal D.Lgs. 478/2001 - D.M. Trasporti 161/2005(in vigore dal 1/9/2005) - Legge 122/2010 art.49 c.4bis (SCIA: in via di definizione operativa) per la pratica presso la Provincia di Piacenza
    • Legge 298/1974 modificata - Legge 454/1997 - D.Lgs. 395/2000 come modificato dal D.Lgs. 478/2001 - D.M. Trasporti 161/2005(in vigore dal 1/9/2005) per la pratica presso la Motorizzazione Civile
    • Legge 443/1985

    Documentazione

    • Provvedimento dirigenziale di iscrizione dell'Albo Autotrasportatori (attraverso il requisito di idoneità professionale del preposto) nel caso si effettui la pratica presso la Provincia di Piacenza;
    • Copia della carta di circolazione di un veicolo uso trasporto cose "conto terzi" nel caso si effettui la pratica presso la Motorizzazione Civile;
    • Dichiarazione di guida personale solo per le ditte artigiane.

    A chi rivolgersi

    Provincia di Piacenza o Motorizzazione Civile.